Menu principale:
Riportiamo il testo integrale dell'articolo 9 di specifica inerenza degli esercizi ricettivi situati su tutto il territorio nazionale per l'applicazione di incentivi pari al 30% delle spese sostenute per l'innovazione digitale degli esercizi ricettivi. Uscirà a breve il Decreto attuativo propedeutico alla formalizzazione (da promulgare entro 3 mesi dalla pubblicazione del Decreto di riferimento).
E' in ogni caso già indicata nel decreto in oggetto la competenza con le annualità fiscali, ed il limite massimo complessivo.
Il nostro consiglio è di non attendere la promulgazione del decreto attuativo e di instaurare da subito un rapporto di consulenza ed indirizzo al fine di programmare fattivamente gli interventi.
Di seguito il testo estratto dal D.L.83 del 31 maggio 2014:
Art. 9
Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per
la digitalizzazione degli esercizi ricettivi
1. Per sostenere la competitivita' del sistema turismo, favorendo
la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016
e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi
extra-
nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per
investimenti e attivita' di sviluppo di cui al comma 2, fino
all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta
sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo
di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto
esclusivamente per spese relative a:
a) impianti wi-
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e
la distribuzione sui canali digitali, purche' in grado di garantire
gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti
e portali di promozione pubblici e privati e di favorire
l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-
d) spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di
servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing
digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte
innovative in tema di inclusione e di ospitalita' per persone con
disabilita';
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale
dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione
commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito
d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il
modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto
dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti
con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese
eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel
rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa
eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonche' le procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15
milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17.