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Digitalizzazione Esercizi Ricettivi - D.L. 31/05/2014 n.83 art.9

Pubblicato da Admin in Incentivi · 30/6/2014 15:41:44
Tags: incentivihotelalberghibed&breakfastaffittacamereagriturismi

Riportiamo il testo integrale dell'articolo 9 di specifica inerenza degli esercizi ricettivi situati su tutto il territorio nazionale per l'applicazione di incentivi pari al 30% delle spese sostenute per l'innovazione digitale degli esercizi ricettivi. Uscirà a breve il Decreto attuativo propedeutico alla formalizzazione (da promulgare entro 3 mesi dalla pubblicazione del Decreto di riferimento).
E' in ogni caso già indicata nel decreto in oggetto la competenza con le annualità fiscali, ed il limite massimo complessivo.
Il nostro consiglio è di non attendere la promulgazione del decreto attuativo e di instaurare da subito un rapporto di consulenza ed indirizzo al fine di programmare fattivamente gli interventi.

Di seguito il testo estratto dal D.L.83 del 31 maggio 2014:
                             Art. 9

Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per
 la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

 1. Per sostenere la competitivita' del sistema  turismo,  favorendo
la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015,  2016
e 2017 agli  esercizi  ricettivi  singoli  o  aggregati  con  servizi
extra-ricettivi o ancillari, e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta
nella  misura  del  trenta  per  cento  dei   costi   sostenuti   per
investimenti e  attivita'  di  sviluppo  di  cui  al  comma  2,  fino
all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta
sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo  massimo
di cui al comma 5 del presente  articolo.  Il  credito  d'imposta  e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo.
 2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per spese relative a:
   a) impianti wi-fi;
   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
   c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti  e
la distribuzione sui canali digitali, purche' in grado  di  garantire
gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti
e  portali  di  promozione  pubblici  e   privati   e   di   favorire
l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
   d) spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di
servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
   e) servizi di consulenza per  la  comunicazione  e  il  marketing
digitale;
   f) strumenti per la promozione digitale  di  proposte  e  offerte
innovative in tema di inclusione e di  ospitalita'  per  persone  con
disabilita';
   g) servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale
dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
 Sono escluse dalle spese  i  costi  relativi  alla  intermediazione
commerciale.
 3. Gli esercizi di cui al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione europea del 18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del  1986  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  e  successive  modificazioni,  presentando  il
modello F24 esclusivamente attraverso i servizi  telematici  messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   Entrate,   pena    lo    scarto
dell'operazione di versamento, secondo modalita' e  termini  definiti
con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
 4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,  da  adottare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono definite le tipologie di  spese
eleggibili, le procedure per la  loro  ammissione  al  beneficio  nel
rispetto del limite di cui al comma 5, le  soglie  massime  di  spesa
eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonche' le  procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei  crediti  d'imposta
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73.
 5. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  15
milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17.





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